venerdì 16 dicembre 2011

Ricerca Personale.La Guida Turistica

Definizione:
E’ una Guida Turistica quel Professionista che con lo scopo di illustrare,attrattive Turistiche,storiche,monimenti chiese ecc Accomagna Gruppi di persone o coppie in giro per luoghi con risorse paessaggistici e culturali.
L’esercizio di questa Professione e di questa’ attivita’ e’ consentito solo:

a) negli ambiti provinciali e nelle lingue straniere per i quali è stata conseguita l'abilitazione o la verifica;
b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l'ulteriore abilitazione;
c) per la visita di musei, gallerie, opere d'arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.
d) nelle lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione o la verifica.

Qualora la guida turistica consegua l'abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di "Guida della Toscana".
Per esercitare la professione è fondamentale l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
 Inoltre per esercitare questa Professione e neccessario avere i seguenti requisiti e seguire il seguente percorso:

I PERCORSO


I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, possono esercitare l'attività di guida turistica senza dover sostenere l'esame abilitante o altre prove selettive, salva la previa verifica da parte del Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale delle conoscenze linguistiche e del territorio (provincia) di riferimento.



II PERCORSO


I soggetti in possesso dei sotto elencati titoli di studio, tramite il Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale, possono accedere direttamente all’esame di abilitazione previsti dall'articolo 101 della L.R. 42/2000, senza l’obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell’arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell’arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera , con superamento esame storia dell’arte;
d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell’arte;
e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell’arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell’arte;
g) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità, con superamento dell’esame di storia dell’arte.
Possono, altresì accedere all’esame di abilitazione, senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale



III PERCORSO

I soggetti possessori di diploma di scuola media superiore devono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione, da conseguire mediante superamento degli esami dei corsi di qualificazione professionale riconosciuti dall’Amministrazione Provinciale (sempre tramite il Servizio Formazione Professionale dell'Amministrazione Provinciale) come previsto dall'articolo 101 della L.R. 42/2000.
I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione teorica e pratica della guida turistica, con l'acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali. Si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.


I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.


Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario presentare al Comune di residenza una dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, intendono svolgere l'attività di guida turistica in Toscana, possono presentare la dichiarazione ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.
Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. La tessera reca l'indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l'abilitazione, nonché l'eventuale indicazione del titolo di “Guida della Toscana” (ovvero di guida che ha ottenuto l’abilitazione in tutti gli ambiti provinciali).
In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la dichiarazione di inizio di attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.
La guida turistica è tenuta a comunicare al Comune di residenza l'eventuale cessazione della propria attività.
 Presentazione della dichiarazione
La Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) consiste in una autocertificazione mediante comunicazione redatta in carta libera, da indirizzare in doppia copia al Comune di Pisa, Ufficio Attività Produttive.
Modello di SCIA per guida turistica
La dichiarazione deve essere firmata davanti all’incaricato dell’ufficio a cui  è rivolta. Se inviata per posta o consegnata da altra persona è necessario allegare fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive la dichiarazione medesima.



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